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Istituzione elenco comunale degli elettori fuori sede. Circolare ministeriale dait n. 62/2026.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2026 è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

Data :

28 ottobre 2026

Categorie:
Avvisi
Argomenti:
Elezioni
Municipium

Descrizione

In relazione e per riassunto della circolare della Prefettura di Cosenza N. 0135952 del 26-10-2026 ns. protocollo n. 10894 del 26-10-2026 si comunica quanto segue:

 

                    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2026 è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante <Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica>.

Precisamente l’articolo 8 della citata legge disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il nuovo modello è imperniato sulla tenuta di un elenco degli elettori fuori sede presso l’ufficio elettorale di ciascun Comune.

 

Non si applica alle elezioni amministrative e Regionali.

 

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.

 

Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:

 

-        Gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale;

 

-        Gli elettori che per documentati motivi di cura si trovano ricoverati presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

 

 

-        Gli elettori che sono Caregiver familiari ai sensi dell’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e che per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento delle consultazioni sopra citate a cui si applica la legge che prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 

-        Gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

 

Termini.

 

Categoria di “Fuori Sede”

Termine per la domanda

Consultazioni interessate

Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2)

Entro il 31 dicembre

di ciascun anno

Quelle dell’anno

successivo

Studio o lavoro, condizione

Sorta dopo il 31 dicembre (comma 3)

Entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

Quelle dell’anno in

corso

Motivi di cura, caregiver

familiari,genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione

( commi 4 e 5)

Non oltre il 45° giorno

antecedente la consultazione

Quelle dell’anno in

corso

 

Si evidenzia al riguardo che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale:

l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

 

Modalità di presentazione.

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici agli indirizzi elettronici.

 

Il modello della domanda, in formato pdf e in allegato al presente articolo, è comunque scaricabile dalla pagina web dait.interno.gov.it/elezioni

 

La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione. Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne da notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.

Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2026, 14:58

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